REGOLAMENTO C.M.A.E. IN VIGORE DALL’ 8 FEBBRAIO 2021
Art. 1
Il C.M.A.E., in ossequio alle disposizioni vigenti aderisce all’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), e/o ad altri enti federativi legalmente riconosciuti.
Art. 2
Per Veicolo Storico si intende qualsiasi veicolo così come viene definito dalle normative vigenti.
Art. 3
Potranno avere la qualifica di soci, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che presenteranno l’apposita domanda, accompagnata dai versamenti prescritti.
Art. 4
Nell’assemblea sociale, da tenersi annualmente entro il mese di marzo, votano i soci in regola con la quota sociale dell’esercizio in corso.
Art. 5
1) L’elezione degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri), avviene per scheda segreta.
2) Ogni votante potrà indicare sulla scheda un massimo di due terzi degli eleggendi per ciascun organo e potrà essere portatore di non più di una delega di altri soci.
3) Faranno parte degli organi sociali i soci eletti secondo la graduatoria delle preferenze ottenute; in caso di parità, verrà nominato il socio più anziano di età.
Art. 6
1) I soci che intendono candidarsi alla carica di consigliere, devono essere stati iscritti al Club negli ultimi tre anni precedenti la candidatura e, non devono aver subito censure dagli organi sociali.
2) Per i Revisori dei Conti e i Probiviri, il periodo richiesto di appartenenza al Club è di un anno.3) Alla carica di Presidente potrà essere nominato solo il socio che abbia già ricoperto la carica di consigliere per almeno un triennio. Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo può rimanere in carica al massimo per due trienni consecutivi.
4) Tutte le cariche sociali sono rieleggibili.
5) La propria candidatura dovrà essere proposta per iscritto almeno 15 giorni prima dell’assemblea, presso la segreteria sociale.
6) La proposizione della candidatura implica, per il candidato, l’impegno ad accettare un incarico nell’ambito del Consiglio Direttivo. Il rifiuto reiterato potrà portare alla decadenza dalla carica di consigliere, determinata dallo stesso Consiglio.
Art. 7
Dalla qualifica di socio si decade, oltre per il mancato pagamento della quota annuale, anche per dimissioni o espulsione.
Art. 8
Il Presidente dell’Assemblea viene indicato dal Consiglio Direttivo e votato dall’Assemblea.
Art. 9
Le proposte di argomenti da inserire all’ordine del giorno dell’assemblea devono pervenire per iscritto e firmate, in segreteria, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Art. 10
Il Collegio dei Revisori dei Conti presenzia alle riunioni del Consiglio Direttivo; il Collegio dei Probiviri può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo; i componenti il Collegio dei Revisori e i Probiviri possono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo a prendere la parola.
Art. 11
1) In considerazione delle finalità dell’Associazione definite dall’art.3 dello Statuto, costituiscono inosservanza dello spirito associativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 dello stesso Statuto i seguenti comportamenti:
1.1. qualunque condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza nei rapporti tra soci, e tra i soci e l’Associazione o la Federazione cui essa aderisce;
1.2. qualunque condotta lesiva del buon nome, dell’onorabilità e della reputazione di alcuno dei soci, dell’Associazione, o della Federazione cui essa aderisce;
1.3. in generale ogni comportamento che trascenda le regole della buona educazione e della convivenza civile socialmente condivise.
2) Il Consiglio Direttivo può emettere a carico del socio che abbia tenuto condotte contrarie a quanto indicato al comma 1, tenuto conto della gravità del comportamento e della sua reiterazione , i seguenti provvedimenti disciplinari:
2.1. Ammonizione: comunicazione formale della contrarietà della condotta tenuta, ai principi di cui al comma 1, con raccomandazione a non ripeterla nell’avvenire;
2.2. Censura: severa ammonizione conseguente a condotta giudicata fortemente contraria e principi di cui al comma 1;
2.3. Sospensione dalla partecipazione alle attività del Club, per la durata da sei mesi a due anni;
2.4. Espulsione.
Il Consiglio Direttivo può non accogliere la domanda di iscrizione in relazione alle medesime condotte contrarie a quanto indicato al comma 1 o in relazione alla partecipazione ad altre associazioni o enti di diversa natura del medesimo settore o in relazione alle ragioni previste dallo Statuto.
3) Il provvedimento disciplinare deve essere emesso dal Consiglio Direttivo entro nove mesi dal momento in cui il fatto si è verificato, o è giunto a conoscenza del Consiglio Direttivo.
4) 4.1. Il provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato entro 30 giorni al socio a mezzo raccomandata a.r. o PEC, con indicazione chiara e precisa dei fatti a lui contestati, con l’avviso che potrà ricorrere contro il provvedimento disciplinare entro 30 giorni, attraverso il deposito presso la segreteria del CMAE, di ricorso consistente nella richiesta scritta di audizione davanti al Collegio dei Probiviri, che potrà essere eventualmente accompagnata da controdeduzioni scritte;
4.2. Entro i 30 giorni successivi al ricorso (estesi a 60 giorni, ove sia ricompreso in tutto o in parte il mese di agosto) il Collegio dei Probiviri dovrà convocare in udienza il socio destinatario del provvedimento disciplinare.
In quella sede il socio potrà produrre documenti e indicare testimoni, che ha comunque l’onere di presentare a sua cura, a tale udienza.
4.3. Le parti interessate decadono dalle prove che intendono presentare, ove queste non siano prodotte all’udienza di cui al punto 4.2.
4.4. Salvo che sia ravvisata l’esigenza di rinviare la seduta per proseguire l’istruttoria, la decisione deve essere assunta dal Collegio dei Probiviri, in seduta riservata, non appena terminata l’udienza.
4.5. Della decisione, succintamente motivata, è data comunicazione entro i 30 giorni successivi al socio, al Consiglio Direttivo ed a tutte le ulteriori parti direttamente interessate che ne facciano richiesta.
4.6. Dell’attività svolta durante l’udienza è redatto verbale.
4.7. Tutte le comunicazioni e le convocazioni di cui al presente articolo, devono essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o PEC.
4.8. I provvedimenti disciplinari vanno comunicati – su richiesta – solo alle parti interessate.
5) Il Collegio dei Probiviri, su istanza scritta di uno o più soci rivolta al Consiglio Direttivo e purché da esso approvata, fornisce pareri sulle controversie fra soci, e fra soci e Associazione.
6) Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri, le parti che ne abbiano interesse possono proporre reclamo al Consiglio Direttivo, con istanza scritta e motivata, presentata entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del Collegio dei Probiviri, alla segreteria del CMAE.
7) Al procedimento di reclamo innanzi al Consiglio Direttivo avverso la decisione del Collegio dei Probiviri si applica la procedura prevista al punto 4 del presente articolo, ma non possono essere presentate prove nuove di alcun genere, salvo che esse non fossero conosciute e conoscibili prima della decisione assunta dal Collegio dei Probiviri.
8) 8.1. I provvedimenti disciplinari sono immediatamente efficaci; e rimangono tali anche in pendenza degli eventuali procedimenti di ricorso contro di essi innanzi al Collegio dei Probiviri e di reclamo innanzi al Consiglio Direttivo.
8.2. In caso di provvedimenti disciplinari di espulsione o di sospensione il socio decade dalle eventuali cariche. In pendenza degli eventuali procedimenti di ricorso contro i provvedimenti disciplinari di espulsione o di sospensione innanzi al Collegio dei Probiviri e di relativo reclamo innanzi al Consiglio Direttivo il socio è sospeso dalle eventuali cariche.
Art. 12
Le attività sociali, di qualsiasi tipo, saranno definite e programmate dal Consiglio Direttivo.